Statuto

CONVENZIONE PER L’ISTITUZIONE DEL CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA “INCONTRI DI CULTURE: TRASMISSIONE DI TESTI DAL GRECO AL SIRIACO  ALL’ARABO AL LATINO “

tra
L’Università di Pisa

e

L’Università degli Studi di Padova

premesso che :

E’ di rilevante interesse per le università stipulanti favorire incontri e scambi scientifici tra studiosi italiani e stranieri al fine di indagare sulla trasmissione della cultura filosofica, teologica, letteraria, storica e scientifica della tarda Antichità all’Islam, attraverso la mediazione siriaca, ed il passaggio dall’Islam al Medioevo latino.
Contribuire alla formazione dei giovani ricercatori in questo campo di indagine

si conviene e si stipula quanto segue :

 

Articolo 1 ( Costituzione )

 E’ costituito, tramite convenzione tra le università sopra indicate, il Centro Interuniversitario di Ricerca per promuovere l’incontro tra culture attraverso la trasmissione di testi dal greco al siriaco all’arabo al latino.

Le università stipulanti partecipano al Centro mediante le seguenti strutture:

Università di Pisa

  1. Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere
  2. Dipartimento di Filologia, Letteratura e Linguistica

Università degli Studi di Padova

  1. Dipartimento di Scienze Storiche Geografiche e dell’Antichità (DISSGeA)
  2. Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia Applicata (FISPPA)

Il Centro è regolato dai seguenti articoli, da ritenersi nella loro interezza quale statuto del Centro stesso. 

Articolo 2 ( Scopo del Centro )

            Il Centro promuove e coordina sia attività di ricerca per favorire incontri e scambi scientifici tra gli studiosi italiani ed europei che indagano sulla trasmissione di culture, che attività di formazione per giovani ricercatori in questo  campo di indagine .
In particolare si propone di :

  1. favorire gli incontri e gli scambi scientifici tra gli studiosi italiani ed europei che indagano sul tema della trasmissione della cultura filosofica, teologica, letteraria, storica e scientifica della tarda Antichità all’Islam, attraverso la mediazione siriaca, ed il passaggio dall’Islam al Medioevo latino.
  2. Contribuire alla formazione di giovani ricercatori in questo campo di indagine.

Entrambi gli scopi saranno perseguiti attraverso attività di seminario, workshops, cicli di lezione ( scuole estive ) e, in prospettiva, l’istituzione di un dottorato internazionale.

Articolo 3 ( Sede amministrativa )

            Il Centro ai soli fini organizzativi e amministrativi ha sede presso l’Università di Pisa .
La gestione amministrativa contabile del Centro si svolge secondo quanto previsto dal Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità della sede amministrativa.
La sede amministrativa può essere variata previo accordo di tutte le Università convenzionate.

Articolo 4 ( Organi del Centro )

            Sono organi del Centro :

  1. Il Consiglio di gestione
  2. Il Comitato scientifico
  3. Il Direttore
  4. Il Decano

Articolo 5 ( Il Consiglio di gestione )

            Il Consiglio di gestione è composto dal Direttore, nominato ai sensi di quanto previsto dall’articolo 7, e da sei professori e/o ricercatori universitari, tre per ciascuna università convenzionata, nominati dai rispettivi Rettori .
Il Consiglio di gestione dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rinnovati per due mandati successivi .
Nel caso in cui il Consiglio di gestione deliberi l’ammissione di nuove Università, ciascuna di essa provvede alla designazione dei tre rappresentanti che andranno ad integrare la composizione numerica del consiglio medesimo .

Il Consiglio di gestione è responsabile del funzionamento del Centro, provvede agli adempimenti organizzativi ed amministrativi, ed in particolare approva:

  1. il programma delle attività da svolgere ;
  2. il piano finanziario predisposto dal Direttore ;
  3. la relazione sull’attività svolta dal Centro predisposta dal Direttore .

Gli adempimenti di cui ai punti b) e c) hanno cadenza annuale , quello di cui al punto a) biennale .
Per quanto riguarda la presentazione del programma delle attività da svolgere da parte del Centro, il Consiglio di gestione è coadiuvato da una commissione di 5 membri designata al proprio interno dal Comitato scientifico.

Il Consiglio di gestione è convocato dal Direttore, di norma almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che la convocazione venga richiesta da almeno un terzo dei membri. Le adunanze sono valide se partecipano almeno la metà più uno dei componenti, escludendo gli assenti giustificati .

 

Articolo 6 ( Il Comitato scientifico )

Il Comitato scientifico è composto dai docenti proponenti la costituzione del Centro medesimo .
Le richieste di ulteriori afferenze saranno deliberate dal Comitato scientifico stesso su proposta di almeno cinque dei suoi membri .
Il Comitato scientifico è responsabile dell’attività scientifica e didattica del medesimo.
Ed in particolare:

  1. fissa le linee generali di attività del centro;
  2. elegge il Direttore del Centro;
  3. delibera in merito alle afferenze;
  4. promuove le iniziative di coordinamento e divulgazione scientifica, utilizzando eventuali fondi del centro;
  5. designa  tra i suoi membri una commissione composta da cinque docenti al fine di coadiuvare il Consiglio di gestione nella stesura del programma di attività del centro;

Articolo 7 ( Il Direttore del Centro )

Il Direttore del Centro è eletto dal Comitato scientifico tra i suoi membri .

Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

  1. rappresenta il Centro nei limiti delle norme vigenti;
  2. convoca e presiede il Comitato scientifico ;
  3. coordina e sovrintende l’attività del Centro ed esercita tutte le attribuzioni che comunque  interessano il Centro;
  4. presenta al Consiglio di gestione il programma biennale delle attività da svolgere, predisposto con le modalità di cui all’articolo 5 ;
  5. predispone e presenta al Consiglio di gestione il piano finanziario annuale ;
  6. predispone, al termine dell’esercizio, una relazione sulle attività svolte dal Centro nell’anno trascorso;
  7.  informa annualmente le Università afferenti per quanto concerne sia l’attività svolta dal Centro sia i programmi di sviluppo futuri.

Il Direttore a sua volta designa, sempre tra i membri del Comitato scientifico, il Vicedirettore e il Segretario .
Il Vicedirettore sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni in caso di assenza o  di impedimento.
Il Direttore dura in carica per tre  anni ed è  rieleggibile per un secondo mandato .

Articolo 8 ( Collaborazioni )

            Il Centro, per lo svolgimento dei suoi compiti, può stabilire, anche attraverso apposite convenzioni, forme di collaborazione con altri organismi pubblici o privati, Enti di ricerca, italiani o stranieri, che siano interessati alle finalità del Centro .
E’ prevista una stretta collaborazione con centri europei come l’Ecole Pratique des Hautes Etudes ( Paris ) e il Seminar für Orientalistik und Islamwissenschaften dell’Università di Bochum .

Articolo 9 ( Finanziamenti )

Le università convenzionate col Centro possono :

  1. erogare un contributo annuo al Centro;

b) autorizzare personale non docente a svolgere la propria attività ( ad orario completo o parziale ) presso il Centro ;
c) mettere a disposizione locali e attrezzature idonee allo svolgimento delle attività .

L’attività del Centro, oltre che dall’eventuale contributo delle università convenzionate , può essere finanziata attraverso fondi erogati:
– da Enti Pubblici di Ricerca o da altri Enti Pubblici o Privati o Fondazioni o Associazioni, nazionali, estere, internazionali ;
– da Associazioni e altri soggetti privati .

I fondi assegnati in maniera indivisa al Centro affluiscono all’Università dove questo ha sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro stesso.

Articolo 10 (Modifiche statutarie)

Le modifiche al presente Statuto possono essere apportate d’intesa tra le università convenzionate, su proposta del Direttore, sentito il Comitato Scientifico .

Articolo 11 (Durata)

            La presente convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di sei anni, fatto salvo espresso rinnovo scritto previo accordo tra le parti interessate

Articolo 12 (Adesioni ulteriori e recesso)

Possono entrare a far parte del Centro altre Università, Dipartimenti, Centri  anche non aderenti alle università convenzionate, dietro formale richiesta da inoltrare al Comitato scientifico.
Tali nuove ammissioni saranno sottoposte all’approvazione del Consiglio di gestione: nel caso di università non convenzionate saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione .
E’ ammesso il recesso di ciascuna università previa disdetta da inviare, almeno sei mesi prima dell’esercizio finanziario, al Direttore del Centro.
Nel caso in cui a seguito di uno o più recessi rimanga una sola Università come struttura aderente, il Centro cessa la sua attività senza la necessità di ulteriori adempimenti. Eventuali beni esistenti al momento della cessazione saranno acquisiti al patrimonio dell’Università a tal momento individuata quale sede amministrativa